1. I trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), nonché dei piani attuativi, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, sono in ogni caso irrilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che entro cinque anni dalla data di acquisto sia iniziata l'utilizzazione edificatoria dell'area ai sensi di quanto previsto dal piano urbanistico.
2. Agli effetti delle imposte sul reddito, in alternativa al regime ordinario, le plusvalenze derivanti dai trasferimenti degli