Art. 8.

      1. I trasferimenti di immobili o dei diritti edificatori per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), nonché dei piani attuativi, comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, sono in ogni caso irrilevanti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa a condizione che entro cinque anni dalla data di acquisto sia iniziata l'utilizzazione edificatoria dell'area ai sensi di quanto previsto dal piano urbanistico.
      2. Agli effetti delle imposte sul reddito, in alternativa al regime ordinario, le plusvalenze derivanti dai trasferimenti degli

 

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immobili e dei diritti edificatori finalizzati all'attuazione dei programmi e dei piani di cui al comma 1 sono soggette all'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito pari al 4 per cento del valore di perizia risultante da stime cui si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.
      3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2, determinata all'atto del trasferimento dell'immobile o del diritto edificatorio finalizzato all'attuazione degli strumenti urbanistici, è accantonata in un apposito fondo e risulta esigibile solo all'atto della successiva vendita dell'area o del diritto edificatorio ottenuto ai sensi del presente comma.